PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui la decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 64. - (Incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso, per l'intero periodo della carica di assessore, dalla carica di consigliere a decorrere dall'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, che lo sostituisce per l'intero periodo del mandato di assessore.
      3. Il consigliere comunale o provinciale nominato assessore e sospeso dalla carica di consigliere ai sensi del comma 2 è reintegrato nel consiglio quando, per qualsiasi ragione, è revocato o decade dalla carica di assessore e il consigliere che lo ha sostituito decade dalla carica.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
      5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi soggetti non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.